Consiglio Parrocchiale Affari Economici (CPAE)
Can. 537 - In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532.
Elementi rilevanti
A) Il CPAE ha solo funzione consultiva, quindi non vincolante, ma fondamentale per la buona gestione della vita parrocchiale e per la corretta rendicontazione della gestione parrocchiale (can. 537).
B) Non può sostituirsi al parroco o essere considerato un vero e proprio consiglio di amministrazione della parrocchia. La sua funzione è, invece, di collaborazione col parroco, amministratore della parrocchia. Questi, tuttavia, non dovrebbe discostarsi dal parere del CPAE se non per gravi motivi. "Essendo chiamati i consiglieri non solamente a esprimere un parere tecnico, ma anche a condividere la responsabilità dell'intera vita della parrocchia mediante una corretta e proficua gestione dei suoi beni" (Istruzione in materia amministrativa n. 105)
C) L'elaborazione delle decisioni pastorali e amministrativo-economiche della parrocchia non avviene applicando il principio di maggioranza, ma attraverso l'esercizio del consiglio, che si esprime istituzionalmente all'interno del CPP e - per quanto riguarda il profilo economico - del CPAE.